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I vice calcolatori, i calcolatori aggiunti e i calcolatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati nella qualifica corrispondente a quella organicamente rivestita alla predetta data, conservando l'anzianita' di servizio maturata in quest'ultima qualifica. I vincitori del concorso indetto per la promozione al grado IX del soppresso ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, saranno inquadrati nella qualifica di calcolatore mantenendo ferma l'anzianita' loro assegnata nella qualifica stessa in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del citato decreto presidenziale n. 4.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art38 · fonte su Normattiva