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Per lo sviluppo di carriera del personale tecnico di carriera esecutiva degli Osservatori astronomici si osservano le norme previste dall'art. 24 della presente legge per il personale tecnico di carriera esecutiva delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore. Nei confronti del personale della predetta carriera degli Osservatori astronomici presentemente in servizio si osservano le norme di cui all'articolo 25 della presente legge.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
