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Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici avvengono:

  • a)a conservatore o curatore aggiunto, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o vice curatore, compreso il periodo di prova;
  • b)a conservatore o curatore di III classe dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o curatore aggiunto;
  • c)a conservatore o curatore di II classe dopo nove anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o curatore di III classe;
  • d)a conservatore o curatore di I classe dopo dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o curatore di II classe. Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del Senato accademico, su motivata proposta del Consiglio di facolta'. La promozione a conservatore o curatore di I classe puo' essere conseguita anche dopo almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di conservatore o curatore di II classe mediante esame di merito distinto, indetto secondo modalita' da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 7 luglio 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art4 · fonte su Normattiva