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Il Ministro per la pubblica istruzione puo', per esigenze di servizio, sentito il parere del rettore e del direttore interessati, disporre il trasferimento di tecnici coadiutori e di tecnici di carriera esecutiva, assegnati a cattedre di astronomia, qualunque sia la qualifica da essi rivestita, dai ruoli di cui alle tabelle F ed M a quelli, rispettivamente, dei calcolatori e dei tecnici di carriera esecutiva degli Osservatori astronomici e viceversa. Il trasferimento di cui al presente articolo e' subordinato alla disponibilita' di posti in organico. Nel passaggio di ruolo di cui al primo comma il tecnico conserva la qualifica e la anzianita' maturata nel ruolo di provenienza che e' utile agli effetti della progressione economica e di carriera.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
