Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Sono istituiti, con effetto dal 1 novembre 1962, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli:

  • a)ruolo degli ingegneri degli uffici tecnici delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria (carriera direttiva);
  • b)ruolo dei tecnici coadiutori per gli uffici tecnici predetti (carriera di concetto);
  • c)ruolo dei tecnici laureati per gli Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano (carriera direttiva);
  • d)ruolo dei tecnici coadiutori per gli Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano (carriera di concetto). La dotazione organica dei ruoli di cui al precedente comma e' determinata nelle tabelle R, S, T, U, annesse alla presente legge. Al personale di cui al presente articolo, si applicano, per la immissione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le norme che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato. E' fatta, peraltro, salva nei confronti dei personale medesimo l'osservanza delle disposizioni particolari convenute negli articoli seguenti. Nei confronti del personale di cui alle lettere a) e b) si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1955, n. 766 e successive integrazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art44 · fonte su Normattiva