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I posti del ruolo degli ingegneri e del ruolo dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici sono assegnati dal Ministro della pubblica istruzione alle Universita' e Istituti d'istruzione superiore in rapporto all'entita' dei relativi complessi edilizi.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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