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Per le promozioni nel ruolo dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari si osservano le norme previste nell'articolo 11, comma primo, della, presente legge per i tecnici coadiutori degli istituti universitari. Per le promozioni stesse occorre il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione dell'Universita' o Istituto superiore, su motivata proposta del capo dell'ufficio tecnico o, in mancanza, del direttore amministrativo.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art47 · fonte su Normattiva