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Nella prima applicazione della presente legge, meta' dei posti del ruolo degli ingegneri sono conferiti, mediante concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Universita' e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data dal 1 novembre 1962, funzioni di ingegnere dell'Ufficio tecnico e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite di eta', prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire. La norma di cui al precedente comma si applica anche per quanto concerne il ruolo dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici, nei confronti del personale che abbia esercitato nelle Universita' e negli Istituti di istruzione, superiore statali per almeno un biennio alla data predetta funzioni proprie del ruolo stesso e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite di eta', prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire. Nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei ruoli indicati nei commi medesimi l'anzianita' maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202, sara' utile per due terzi e, comunque, per non piu' di quattro anni complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro peraltro, che nel ruolo di provenienza, abbiano maturato, alla data del 1 novembre 1962 un'anzianita' di servizio di almeno 10 anni conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con la anzianita' conseguita nel coefficiente stesso.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art48 · fonte del testo