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Per le promozioni nel ruolo dei tecnici laureati e in quello dei tecnici coadiutori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste negli articoli 6 e 11 della presente legge, rispettivamente per i tecnici laureati e per i tecnici coadiutori degli Istituti universitari. Le promozioni sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione su motivata proposta del direttore dell'Osservatorio e sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art49 · fonte su Normattiva