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I posti del ruolo dei tecnici laureati sono assegnati agli Istituti delle facolta' o scuole dotati di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessita' e, prevalentemente, a quelli le cui attrezzature servano alle attivita' didattiche e scientifiche di piu' cattedre. La ripartizione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione. Le eventuali modificazioni alla predetta ripartizione nell'ambito dei posti assegnati a ciascuna Universita' o Istituto superiore, sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta dei Consigli di facolta' o scuola, approvata dal Senato accademico. Limitatamente alla ripartizione da disporsi con effetto dal 1 novembre 1961, i posti saranno assegnati, con precedenza, agli Istituti presso i quali presti servizio personale cui sia stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 3, lettera c) della legge 5 marzo 1961, n. 158.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art5 · fonte su Normattiva