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I posti di ruolo di cui all'articolo 44 debbono essere messi a concorso entro un anno dalla loro istituzione o vacanza. Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili nei ruoli di cui al comma precedente puo' provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante il conferimento di incarichi da disporsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Ai titolari degli incarichi di cui al precedente comma e' attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fonda mentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per la categoria del personale statale non di ruolo corrispondente alla carriera cui appartengono i posti relativi all'incarico. L'incarico, che puo' essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, o al rientro in servizio del titolare sostituito.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 23 novembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art50 · fonte del testo