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Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano, con effetto dal 1 luglio 1962, anche nei confronti del personale non di ruolo non insegnante comunque assunto e denominato in servizio nelle Universita' e negli Istituti d'istruzione superiore, anche con qualifica salariale da data posteriore al 30 novembre 1957, ma comunque anteriore al 1 maggio 1961. Non si osserva, nei confronti del predetto personale, il disposto del terzo comma dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 287.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
