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Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge - salvo per la parte relativa agli articoli 45 e seguenti per la quale si provvedera' con gli ordinari stanziamenti di bilancio - si fara' fronte mediante utilizzazione delle quote destinate agli scopi di cui alla legge medesima sui fondi accantonati per il finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio dal 1950 al 1959. I fondi di cui ai precedente comma, eventualmente non utilizzati in ciascuno esercizio, potranno essere utilizzati, in deroga alle vigenti norme, anche negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
