Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei tecnici laureati avvengono:

  • a)a tecnico laureato di II classe, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di tecnico laureato di III classe; compreso il periodo di prova;
  • b)a tecnico laureato di I classe, dopo tre anni di permanenza nella qualifica di tecnico laureato di II classe;
  • c)a tecnico laureato principale dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di tecnico laureato di I classe;
  • d)a tecnico laureato capo dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di tecnico laureato principale. Le promozioni predette sono subordinate a giudizio favorevole espresso dal competente Consiglio di facolta' o scuola, su motivata proposta del professore-direttore dell'Istituto.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art6 · fonte su Normattiva