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Gli assistenti ordinari a cattedre universitarie con almeno cinque anni di servizio possono, sui conforme parere della sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere trasferiti nei ruoli dei conservatori e curatori, dei tecnici laureati nonche' in quello degli ingegneri di cui al successivo articolo 44. Il collocamento nei ruoli di cui al precedente comma e' effettuato nella qualifica corrispondente a quella acquisita organicamente nel ruolo di provenienza e con attribuzione di trattamento economico non superiore a quello fruito all'atto del collocamento.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art7 · fonte su Normattiva