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Il personale del ruolo dei bibliotecari delle biblioteche di facolta' o scuola, dei seminari e degli istituti e' addetto, alla dipendenza dei direttori delle biblioteche stesse, ai servizi bibliotecnici di ciascun Ateneo. In particolare esso, avvalendosi dell'opera del personale di cui al successivo comma, provvede alla revisione ed organizzazione dei cataloghi alfabetici per autore e collabora coi singoli direttori per la compilazione dello schedario per quanto riguarda i cataloghi per materia e per soggetto. Il personale del ruolo degli aiuto bibliotecari disimpegna i servizi tecnici delle biblioteche, alle dipendenze del bibliotecario e del direttore della biblioteca. I lavori di archivio, di registrazione, di copia, di microfotografia e per il servizio di prestito, sono disimpegnati dal personale compreso nel ruolo organico della carriera esecutiva degli uffici amministrativi delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore. I posti del ruolo dei bibliotecari e quelli del ruolo degli aiuto bibliotecari sono ripartiti, con decreto del Ministro la la pubblica istruzione, fra le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore in rapporto alle esigenze delle singole biblioteche.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
