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I posti dei ruoli dei tecnici laureati, dei tecnici coadiutori e delle ostetriche sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, bandito dal Rettore dell'Universita' o dell'Istituto di istruzione universitaria, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bando e' pubblicato nel "Bollettino ufficiale" del Ministero, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto rettorale. Dei risultati dei concorsi viene data notizia, previa approvazione degli atti da parte del Ministro, nel "Bollettino ufficiale" del Ministero della pubblica istruzione. La nomina dei vincitori e' disposta con decreto del Ministro. Per i trasferimenti del personale di cui al presente articolo si osservano le norme previste per i tecnici di carriera esecutiva.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art9 · fonte su Normattiva