La trattenuta dell'imposta complementare nella misura dell'1,50 per cento, a norma dei precedenti articoli 28 e 30, ha carattere definitivo fino alla concorrenza di complessive lire 600.000 annue; per la parte eccedente detta somma tale trattenuta ha carattere di tassazione provvisoria ed il suo importo e' portato in deduzione dell'imposta dovuta, secondo l'accertamento da eseguirsi nei modi ordinari, con le normali aliquote progressive. L'applicazione dell'aliquota progressiva sulla parte eccedente le lire 600.000 annue avra' luogo a partire dall'esercizio 1952-53 con riguardo ai redditi conseguiti nell'anno solare 1951 e in base a dichiarazione da presentarsi entro il 31 marzo 1952. E' abrogato l'art. 11 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122.

Testo vigente dal 12 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art31 · fonte del testo