Art. 5
Al secondo comma dell'articolo 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1973, n. 21, sono soppresse, con effetto dal 1 luglio 1973, le parole: "ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45".
Testo vigente dal 16 marzo 1974
