Art. 11 — Mutui e obbligazioni
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La Regione puo' assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento, nonche' al fine di assumere partecipazioni in societa' finanziarie regionali alle quali partecipino anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto speciale od in quelle delegate ai sensi dell'articolo 4 dello statuto stesso. La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri nonche' i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresi' disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti. Ai prestiti contratti dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti della amministrazione dello Stato.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981
