Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta

Art. 3 — Partecipazione al gettito di imposte erariali

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Sono attribuiti alla Regione i nove decimi del gettito:

  • a)delle imposte erariali sui redditi dominicali ed agrari dei terreni e sul reddito dei fabbricati situati nel territorio regionale, nonche' dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso situati nello stesso territorio;
  • b)dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta complementare sul reddito, delle imposte sullo societa' e sulle obbligazioni nonche' delle addizionali istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e con legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riscosse nel territorio regionale;
  • c)delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale dell'asse ereditario, di registro e ipotecarie e delle relative addizionali istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e con legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riscosse nel territorio regionale; dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella all'importazione, riscossa nel territorio regionale; delle imposte di bollo, della tassa di bollo sui documenti di trasporto, delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, nonche' del diritto addizionale di cui all'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, riscossi nel territorio regionale;
  • d)delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione;
  • e)dell'imposta erariale riscossa nel territorio regionale per l'energia elettrica ed il gas ivi consumati;
  • f)delle imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra e sui filati riscosse nel territorio regionale;
  • g)dei proventi del monopolio sui tabacchi per le vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;
  • h)del lotto, al netto delle vincite, riscosso nel territorio regionale;
  • i)dei canoni annuali riscossi dallo Stato per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico. E' altresi' attribuita alla Regione una quota commisurata ai nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione sulla benzina, sugli oli di gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati, non in esenzione fiscale, dagli impianti di distribuzione stradale - situati nel territorio regionale - quali rilevati dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1065~art3 · fonte su Normattiva