Art. 6 — Riparto dei redditi soggetti a imposta di ricchezza mobile
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Per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento dei redditi imponibili procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto e' comunicato alla Regione ed agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo e della devoluzione alla Regione, ai sensi del precedente articolo 3, primo comma, lettera b), dei nove decimi dell'imposta relativa. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti eventuali tra uffici per il riparto dei redditi, sentito il Presidente della giunta regionale. Spettano alla Regione i nove decimi delle imposte sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al primo comma, addetti agli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione. La ripartizione dei redditi di cui al primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti ed impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti ed impianti esistenti fuori del territorio della Regione compete interamente allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attivita' della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nella Valle e' iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette ed e' attribuita alla Regione nella misura dei nove decimi.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981
