Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981. Leggi il testo vigente →

Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali. Tali contributi devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalita' per tutto il proprio territorio e sono assegnati anche in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1065~art9 · fonte su Normattiva