La regione Valle d'Aosta provvede al suo fabbisogno finanziario:

  • a)con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonche' da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;
  • b)con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con la attivita' amministrativa da essa svolta, nonche' con i contributi e le assegnazioni dello Stato.

Testo vigente dal 2 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-26;690~art1 · fonte su Normattiva