[1]Ferme restando le norme di cui al punto 2 dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e sempre limitatamente alla prima attuazione della presente legge, alla prima categoria degli specializzati potranno essere assegnati in soprannumero tanti elementi quanti sono i posti vacanti nel gruppo dei capi operai.

[2]TABELLA

[3]AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICHITA E BELLE ARTI

[4]Numero Coefficiente Categoria dei posti 193 Capi operai................................... 70 167 Specializzati................................. 184 157 Qualificati................................... 308 151 Comuni........................................ 230 --- 792 ---

Testo vigente dal 15 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-28;318~art3 · fonte del testo