Al sottufficiale proveniente dal ruolo speciale per mansioni di ufficio, cessato dal servizio permanente per aver compiuto l'eta' di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, spetta fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' l'indennita' speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Testo vigente dal 16 giugno 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-05-29;302~art2 · fonte su Normattiva