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Per gli anni 1972 e 1973 il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello e' fissato, in deroga alla tabella annessa alla presente legge, rispettivamente in 2 e 1 unita'. L'aliquota dei tenenti colonnelli non ancora valutati, da ammettere a valutazione per l'anno 1972, gia' formata alla data di entrata in vigore della presente legge, e' nuovamente determinata, con riferimento al 31 ottobre 1971, e comprende 11 unita'. Ai fini dell'applicazione per l'anno 1972 del primo comma del presente articolo si procede alla formazione di un apposito quadro suppletivo comprendente i due tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito per lo stesso anno, integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui al precedente comma, seguono quello iscritto nel quadro ordinario. Per le iscrizioni nel quadro suppletivo i provvedimenti di collocamento a disposizione, gia' disposti a decorrere dal 1 gennaio 1972, nei confronti degli ufficiali interessati, sono annullati. Le promozioni sono disposte, dando la precedenza all'ufficiale iscritto sul quadro gia' formato alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono revocati i collocamenti in soprannumero dei tenenti colonnelli del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, gia' disposti con decorrenza 31 dicembre 1971 ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dallo articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189. Per l'anno 1972 gli ufficiali "a disposizione" del ruolo di amministrazione possono essere promossi in deroga al disposto di cui all'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1303.

Testo in vigore dal 27 agosto 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-08-04;520~art2 · fonte del testo