Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1986 al 28 ottobre 1987. Leggi il testo vigente →
[1]L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1980, n. 304, e' stabilito come segue:
[2]marescialli maggiori....................... 264 marescialli capi......................... 336 marescialli ordinari....................... 387 brigadieri e vice brigadieri.................. 2.410 appuntati e guardie..................... 18.844 Totale........ 22.241 Gli organici di cui alla presente legge vengono raggiunti in un biennio secondo la progressione di cui alla tabella allegata alla presente legge. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 febbraio 1986, n. 27
1La L. 12 febbraio 1986, n. 27 ha disposto che "l'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, e' stabilito come segue: appuntati e guardie n. 19.844".
L. 22 dicembre 1986, n. 905
2con decorrenza dal 1 luglio 1986
La L. 22 dicembre 1986, n. 905 ha disposto che "L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1986, n. 27, e' aumentato, a decorrere dal 1 luglio 1986, di duemila unita'".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1986 al 28 ottobre 1987
