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Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, e' elevato a 4.000 unita'. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, e' sostituito dal seguente: "Le guardie di custodia ausiliarie sono assegnate alle scuole militari degli agenti di custodia per l'addestramento militare e tecnico-professionale della durata minima di mesi due e massima di mesi tre e, successivamente, agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti dal Ministero di grazia e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli istituzionali del Corpo degli agenti di custodia".

Testo in vigore dal 30 dicembre 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-12-22;773~art2 · fonte su Normattiva