Revisione dell'organico del Servizio di commissariato dell'Esercito (ruolo ufficiali di Sussistenza)
Art. 2
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All'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il penultimo alinea e' sostituito dal seguente: "Nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici - farmacisti) del Servizio di commissariato (ufficiali di Sussistenza), del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale".
Testo in vigore dal 4 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010
