Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Al quadro XIII della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti modifiche:
[2]Nella colonna 1, prima del grado di colonnello, e' inserito il grado di maggior generale. Nella colonna 4, in corrispondenza del grado di maggior generale, e' aggiunta la cifra, "1". In corrispondenza del grado di colonnello: nella colonna 2 e' aggiunta la locuzione "a scelta" nella colonna 4, la cifra "1" e' sostituita dalla cifra "3"; nella colonna 5, e' aggiunta la locuzione "1" ogni quattro anni (g); nella colonna 6, e' aggiunta la parola "tutti". In corrispondenza del grado di tenente colonnello; nella colonna 5, la locuzione "1 ogni quattro anni (g)", e' sostituita dalla locuzione "1 ogni due anni (g)". In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra "92" e' sostituita dalla cifra "89". In corrispondenza dei gradi di tenente e sottotenente nella colonna 4, la cifra "97" e' sostituita dalla cifra "93".
Testo in vigore dal 4 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010
