Art. 5
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Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a colonnello a raggiungimento dell'organico previsto nell'articolo 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i tenenti colonnelli gia', valutati, i due quinti dei tenenti colonnelli non ancora valutati. La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010
