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Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, quale risulta modificato dall'art. 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1443, e' sostituito dal seguente: "Ai Comandi di zona ed al Comando superiore degli istituti di istruzione sono preposti generali di brigata del Corpo".
Testo in vigore dal 23 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008
