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Nella forza organica di cui al precedente articolo sono compresi:

  • a)1 colonnello 13 tenenti colonnelli; 20 maggiori; 60 capitani; 130 tenenti e sottotenenti; 500 marescialli maggiori; 600 marescialli capi e ordinari; 800 brigadieri; 500 sottobrigadieri; 350 appuntati; 500 finanzieri per i servizi di polizia tributaria investigativa;
  • b)350 sottufficiali in posizione di servizio sedentario.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-02-09;60~art4 · fonte del testo