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Sono abrogati gli articoli 4, 5 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, e l'art. 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1443.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008
