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[1]L'art. 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1950 gli ufficiali della Guardia di finanza che raggiungono l'eta' sottoindicata per i vari gradi cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda dell'idoneita' fisica:
[2]Generale di divisione.................. anni 64 Generale di brigata................... anni 62 Colonnello........................ anni 60 Tenente colonnello.................... anni 58 Maggiore......................... anni 56 Capitano......................... anni 54 Tenente e sottotenente.................. anni 52 Maestro direttore di banda................ anni 60 Maestro di scherma.................... anni 56 Il maestro direttore di banda ed i maestri di scherma possono pero', su conforme insindacabile giudizio di apposita commissione - composta dal comandante generale, dal comandante in secondo e dal comandante di legione o reparto corrispondente, dal quale ciascuno dipende - essere mantenuti in servizio permanente effettivo, con concessione da rinnovarsi di anno in anno, fino al compimento del 65° anno di eta'".
Testo in vigore dal 23 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008
