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A decorrere dal 1 gennaio 1950, per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, di qualunque grado, la liquidazione della pensione si effettua in base alle aliquote stabilite dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-02-09;60~art7 · fonte del testo