Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
A decorrere dal 1 gennaio 1950, per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, di qualunque grado, la liquidazione della pensione si effettua in base alle aliquote stabilite dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008
