L'articolo 17 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e' modificato nel senso che per gli insegnamenti di arte applicata, per i quali non sono previsti titoli di studio, tutte le competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo, ivi compresa quella relativa al contenzioso, sono devolute al provveditore agli studi. L'accertamento e la valutazione dei titoli professionali sono affidati dal provveditore agli studi competente ad una commissione presieduta da un preside di istituto d'arte estratto a sorte e composta da due insegnanti, di cui uno titolare di cattedra artistico-professionale, relativa al corrispondente posto di insegnamento di arte applicata.

Testo vigente dal 22 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art16 · fonte su Normattiva