L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge e' surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione. Agli effetti del precedente comma, dovra' essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo vigente dal 16 giugno 1984

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 30699/2025

    21 novembre 2025
    • ASSICURAZIONE
    • ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

    Il danneggiato che abbia ricevuto un assegno di invalidità successivamente revocato non è legittimato ad agire ex art. 2041 c.c., nei confronti dell'INPS, per la corresponsione della somma da quest'ultimo conseguita, in surrogazione ex art. 14 della l. n. 222 del 1984, in virtù di una transazione con la compagnia assicuratrice del responsabile, essendo quest'ultima l'unico soggetto ad aver subito un depauperamento privo di idonea causa giustificativa, in conseguenza del ristoro di un pregiudizio rivelatosi inesistente.

    Art. 14 · Art. 1916 c.c. · Art. 2041 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;222~art14 · fonte su Normattiva