Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero

Art. 18 — Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza dell'immissione in ruolo il predetto personale e' collocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero del personale di ruolo, salve le deroghe, di cui ai successivi commi del presente articolo. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove, in conformita' con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'organizzazione di corsi di aggiornamento. Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma del presente articolo e' disposta, per corrispondenti funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo paese o, qualora cio' non sia possibile, in un paese limitrofo o in un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua ovvero, qualora neppure cio' sia possibile, mediante restituzione ai ruoli metropolitani. Analogamente si provvede nei confronti del personale messo a disposizione di istituzioni scolastiche straniere in caso di cessazione del rapporto con tali istituzioni. Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio metropolitano puo' essere disposto soltanto a domanda, nel limite massimo del 10 per cento annuo del numero delle unita' di personale immesso in ruolo per ciascuno dei gruppi distinti a seconda della decorrenza degli effetti dell'immissione stessa. Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di aspiranti al rientro nel territorio metropolitano, i quali sono inseriti in esse secondo l'anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti gia' iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti. Il rientro nel territorio metropolitano e obbligatorio al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo, salva la facolta' per il Ministero degli affari esteri di disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni, in caso di assoluta impossibilita' di sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in Italia. Il rientro obbligatorio e' disposto sulla base di apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di personale interessato, nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di servizio all'estero, secondo l'anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Il rientro e' disposto a partire da coloro i quali hanno maggiore anzianita' di servizio all'estero. Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, e' consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero e' subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale egli chiede altresi' irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo. Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, il personale puo' scegliere la sede di servizio nel territorio metropolitano in una provincia di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverra' nell'ambito regionale. La nomina e la conferma in ruolo sono disposte dal provveditore agli studi della provincia prescelta dall'interessato. Le competenti autorita' diplomatiche o consolari provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la necessaria certificazione. Ai fini della conferma in ruolo le competenti autorita' diplomatiche o consolari trasmetteranno una relazione redatta sulla base di elementi di valutazione forniti dal direttore o dal preside dell'istituzione presso la quale e' stato svolto il periodo di prova. Qualora il periodo di prova sia stato svolto presso un'istituzione estera, gli elementi di valutazione saranno forniti da un direttore o preside appositamente incaricato dalla competente autorita' diplomatica o consolare.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1982-08-25;604~art18 · fonte su Normattiva