Art. 19 — Inquadramento del personale in servizio all'estero - disposizioni transitorie
Il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che alla data del 15 dicembre 1990 prestava servizio all'estero con funzioni di direttore, vice direttore o addetto presso gli Istituti di cultura, e' confermato senza interruzioni in tale servizio all'estero per il periodo indicato nei commi 3, 4 e 9, fatti salvi il collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di eta' o l'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. In tale periodo le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni lordi continuano ad essere regolati dalla tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967. Il personale di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, puo' presentare domanda per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale del Ministero. L'inquadramento e' effettuato mediante concorso riservato, per il IX, l'VIII e il VII livello, nel limite rispettivo di 20, 40 e 107 posti. Per i posti di IX livello potra' concorrere il personale inquadrato, nell'Amministrazione di appartenenza in una qualifica non inferiore all'VIII livello, nonche' il personale dei ruoli delle universita' non inquadrato nelle qualifiche funzionali; per i posti dell'VIII livello potra' concorrere, oltre al personale sopra indicato, quello inquadrato nella VII qualifica funzionale e che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di direttore o, da almeno due anni, di vice direttore; per i posti di VII livello potra', in ogni caso, concorrere, oltre al personale sopra indicato, il personale di pari qualifica nell'Amministrazione di appartenenza e quello che svolge funzioni di addetto di Istituto di cultura. Il personale di cui al comma 1 che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 e' mantenuto in servizio all'estero fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, ed e' successivamente restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Il personale la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza era stata sospesa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 234, e che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 e' restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2, che alla data del 15 dicembre 1990 svolgeva funzioni di direttore di Istituto e la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza era stata sospesa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 234, cessa da tali funzioni decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; a partire da tale termine, salvo che non abbia avanzato domanda di restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza, tale personale e' collocato fuori ruolo presso il Ministero ai sensi dell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, in eccedenza al contingente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 25 agosto 1982, n. 604, fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 6. Qualora non inquadrato, il suddetto personale e' restituito ai ruoli di provenienza o di appartenenza. Il restante personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2 e' comunque mantenuto in servizio all'estero fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 6. Il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola di cui ai commi precedenti restituito ai ruoli di provenienza, potra' essere utilizzato, a domanda, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione, per svolgere attivita' di collaborazione in programmi di ricerca, o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenute di rilevante interesse per la scuola, tenendo conto delle specifiche competenze e secondo le modalita' e i criteri di cui all'articolo 14, comma 11, della legge 20 maggio 1982, n. 270. All'inquadramento di cui al comma 2 provvede il Ministro, con decreto emanato di concerto con il Ministro del Dicastero cui appartiene il personale interessato, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di graduatorie formate da un'apposita commissione entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione e' costituita con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla predetta data ed e' composta da:
- a)un docente universitario di prima fascia, che la presiede;
- b)un consigliere di Stato;
- c)cinque funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparato, dei quali due appartenenti al Ministero, uno alla direzione degli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, uno al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno al Ministero per i beni culturali ed ambientali;
- d)un docente universitario che abbia svolto o svolga funzioni di direttore di Istituto. La commissione, previa determinazione dei criteri, giudica i candidati sulla base dei titoli culturali e di servizio posseduti, con particolare riferimento al serivizio prestato all'estero, nonche' di un colloquio volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cultura e professionalita' necessari per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dalle qualifiche funzionali nelle quali gli interessati richiedano l'inquadramento. Il calendario delle prove e' fissato dalla commissione; per il personale di cui al comma 4, tale prove avranno luogo dopo il decorso del termine di sei mesi di cui al comma stesso. La destinazione all'estero del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e' disposta dal Ministro secondo i criteri stabiliti dagli articoli 13 e 14. Per la destinazione presso l'Amministrazione centrale o presso le istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 13, il Ministero predispone un piano di utilizzazione basato sul numero di anni di servizio comunque prestato all'estero, anche in altre istituzioni scolastiche o culturali italiane e straniere, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, assicurando peraltro la permanenza presso l'Amministrazione centrale di almeno il 20 per cento del personale inquadrato ai sensi del comma 2 del presente articolo. Il personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato in servizio all'estero presso gli Istituti alla data della deliberazione della commissione di cui al comma 6, che ha presentato la domanda di cui al comma 2 e non e' inquadrato nelle qualifiche dell'area della promozione culturale del Ministero, puo' continuare, se e' all'estero, a prestare servizio nella stessa sede fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della citata legge n. 604 del 1982, e successive modificazioni, e comunque per tre mesi dalla data della deliberazione predetta; decorso tale termine, e' restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Per tale personale, le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni mensili lordi restano regolati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. Il contingente stabilito in applicazione dell'articolo 4 della citata legge n. 604 del 1982, e' ridotto di un numero pari alle unita' di personale inquadrato, ai sensi e per gli effetti della presente legge, nelle dotazioni organiche di cui all'allegata tabella A. Il personale di ruolo non docente delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria immesso in ruolo e mantenuto in servizio all'estero ai sensi degli articoli 14, 16 e 18 della citata legge n. 604 del 1982, e successive modificazioni, e quello successivamente reclutato ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, possono continuare a prestare servizio negli Istituti fino alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente. Decorsi tali termini il suddetto personale potra', previe dimissioni dall'impiego di ruolo e su proposta del direttore dell'Istituto, corredata da conforme parere della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per territorio, essere assunto con un contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 604 del 1982, cosi' come modificato dall'articolo 17 della presente legge, per mansioni corrispondenti a quelle per il quale era stato destinato all'estero. Resta ferma in tal caso la normativa vigente in materia di cumulo di trattamento di quiescenza con la retribuzione derivante dal contratto di diritto privato. Tale personale a contratto e' compreso nel contingente di cui all'articolo 17 della presente legge. Al personale che non esercitera' tale facolta' e' riservata, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'aliquota di posti addizionale rispetto alla riserva prevista dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, stabilita nella misura del 10 per cento, nei concorsi pubblici banditi dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a qualifiche funzionali ed ai profili professionali corrispondenti a quelli in cui il personale stesso e' inquadrato. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 e della costituzione dei fondi di scorta di cui al comma 7 dello stesso articolo, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti resta regolata dalla normativa vigente. E' fatta salva la possibilita' per gli Istituti di ricorrere, in tale periodo, su autorizzazione ministeriale, al credito bancario facendo gravare gli interessi passivi sul loro bilancio. Per il primo concorso pubblico per l'accesso alla VII qualifica funzionale dell'area culturale del Ministero degli affari esteri un'aliquota pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, sara' riservata al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio di ruolo all'estero come lettore di lingua italiana.
Testo vigente dal 29 dicembre 1990
