Art. 19 — Borsisti laureati
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I borsisti laureati ed i titolari di borse o assegni di cui, rispettivamente, ai punti d) ed f) dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed i borsisti laureati vincitori di appositi concorsi indetti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della pubblica istruzione, i quali abbiano svolto, in tutto o in parte, la loro attivita' presso universita' estere, nonche' i borsisti ricercatori di cittadinanza italiana dell'Istituto universitario europeo di Firenze ed i lettori italiani presso universita' straniere nominati ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 maggio 1975, n. 327, hanno diritto all'inquadramento a domanda nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneita', secondo le modalita' e con le procedure previste dagli articoli 58, 59, 60, 61 e 62 del predetto decreto, purche' siano in possesso, per quanto attiene alla durata del servizio, dei requisiti prescritti dal citato articolo 58, primo comma, lettera h), per i lettori italiani presso universita' straniere, e secondo comma, per le restanti categorie; si applica altresi' il disposto dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 58. Ai fini di cui al precedente comma gli interessati hanno titolo a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' e, in caso di esito negativo, ad una terza tornata. La domanda di partecipazione deve essere presentata presso l'universita', e per la facolta', nella quale hanno svolto in parte la loro attivita' nel territorio nazionale, ovvero, qualora detta attivita' sia stata svolta per intero all'estero, presso una universita', e per una facolta', di loro scelta. E' comunque valida la partecipazione alla prima tornata di giudizi di idoneita' bandita in applicazione dell'articolo 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di coloro che, avendo i requisiti previsti dai precedenti commi, vi siano stati ammessi con riserva. Qualora il giudizio formulato in tale prima tornata sia stato negativo, coloro che vi abbiano partecipato potranno essere ammessi soltanto alla seconda tornata; nel caso, invece, di giudizio positivo, gli interessati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari con la decorrenza prevista dal predetto decreto. Il periodo di servizio trascorso all'estero deve essere riconosciuto equipollente ai sensi dell'articolo 103, comma quindicesimo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012
