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I borsisti laureati ed i titolari di borse o assegni di cui, rispettivamente, ai punti d) ed f) dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed i borsisti laureati vincitori di appositi concorsi indetti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della pubblica istruzione, i quali abbiano svolto, in tutto o in parte, la loro attivita' presso universita' estere, nonche' i borsisti ricercatori di cittadinanza italiana dell'Istituto universitario europeo di Firenze ed i lettori italiani presso universita' straniere nominati ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 maggio 1975, n. 327, hanno diritto all'inquadramento a domanda nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneita', secondo le modalita' e con le procedure previste dagli articoli 58, 59, 60, 61 e 62 del predetto decreto, purche' siano in possesso, per quanto attiene alla durata del servizio, dei requisiti prescritti dal citato articolo 58, primo comma, lettera h), per i lettori italiani presso universita' straniere, e secondo comma, per le restanti categorie; si applica altresi' il disposto dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 58. Ai fini di cui al precedente comma gli interessati hanno titolo a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' e, in caso di esito negativo, ad una terza tornata. La domanda di partecipazione deve essere presentata presso l'universita', e per la facolta', nella quale hanno svolto in parte la loro attivita' nel territorio nazionale, ovvero, qualora detta attivita' sia stata svolta per intero all'estero, presso una universita', e per una facolta', di loro scelta. E' comunque valida la partecipazione alla prima tornata di giudizi di idoneita' bandita in applicazione dell'articolo 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di coloro che, avendo i requisiti previsti dai precedenti commi, vi siano stati ammessi con riserva. Qualora il giudizio formulato in tale prima tornata sia stato negativo, coloro che vi abbiano partecipato potranno essere ammessi soltanto alla seconda tornata; nel caso, invece, di giudizio positivo, gli interessati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari con la decorrenza prevista dal predetto decreto. Il periodo di servizio trascorso all'estero deve essere riconosciuto equipollente ai sensi dell'articolo 103, comma quindicesimo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 168/1986

    Questione inammissibile
    1 luglio 1986

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 58 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo che irragionevolmente e in contrasto col principio del buon andamento della P.A. - nel prevedere l'inquadramento a domanda, nella prima applicazione del d.P.R. n. 382, nel ruolo dei ricercatori universitari, fra gli altri, di alcune categorie di borsisti - escluderebbero, invece, dai giudizi d'idoneità per la nomina a ricercatore universitario, i vincitori di borse di studio bandite da enti internazionali e finanziate dallo Stato italiano. Trattasi, infatti, di una scelta inerente alla finalità legislativa di eliminare il precariato universitario e non spetta alla Corte costituzionale ne' censurare le finalità suddette, rientranti nell'ambito delle scelte di politica legislativa riservate al Parlamento, ne' ampliare, attraverso una sentenza additiva, le categorie di borsisti da ammettere ai giudizi d'idoneità a ricercatore, al di la' delle finalità di riassorbimento del precariato universitario, tenuto anche conto che le borse di studio vengono istituite per il perseguimento di scopi eterogenei e che le esperienze acquisite dai borsisti extrauniversitari possono essere le più varie; sicché solo il legislatore, nella sua discrezionalità, può valutarne la pertinenza e rilevanza rispetto ai fini dell'insegnamento universitario.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 19 Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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