Art. 22 — Divieto di assunzione di nuovo personale precario
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Alle istituzioni scolastiche e culturali statali all'estero e' fatto divieto di assumere nuovo personale precario anche con rapporto di diritto privato. Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando la responsabilita' dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano disposte.
Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012
