Art. 23 — Sostituzione di docenti temporaneamente assenti
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I docenti temporaneamente assenti per non piu' di sei giorni nelle scuole italiane all'estero sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra gli insegnanti di ruolo gia' in servizio. Le ore, cosi' ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono retribuite come ore soprannumerarie in conformita' alle disposizioni vigenti in materia nel territorio metropolitano. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, di norma, anche alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.
Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012
