Art. 25 — Supplenze di insegnamento
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Qualora non sia possibile provvedere ai sensi dei precedenti articoli 23 e 24, i presidi ed i direttori didattici possono conferire supplenze temporanee di insegnamento sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici stessi ed approvate dalle competenti autorita' consolari. I supplenti sono retribuiti in relazione alle ore di servizio effettivamente prestato sulla base di una retribuzione determinata secondo il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiore a sei, salvo che nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.
Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012
