Art. 26 — Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano
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In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei paesi dove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano. Al personale di cui al comma precedente e corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni.
Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012
