Art. 27 — Personale non docente da assumere per speciali esigenze in aree geografiche particolari
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Per speciali esigenze connesse a difficolta' linguistico-ambientali in particolari aree geografiche da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione e in mancanza di specifiche graduatorie, gli istituti italiani di cultura e le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale saranno fissate le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero puo' essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale e' stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i precedenti articoli 15 e 17. Al personale di cui ai commi precedenti e' corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni e con le integrazioni di cui agli articoli 2 e 29 della presente legge.
Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012
