Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero
Art. 28 — Legge regolatrice dei contratti
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Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge sono regolati dalla legge locale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 26 e dall'ultimo comma dell'articolo 27.
Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012
