Art. 29 — Norme applicabili al personale non docente
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Al personale non docente si estendono le norme che il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, detta per il personale docente. Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale non docente l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Per la determinazione dell'assegno di sede la tabella degli assegni base annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e' integrata come segue:
- D)((TABELLA ABROGATA DAL D. LGS. 27 FEBBARIO 1998 N. 62))
Testo in vigore dal 1 gennaio 1999 al 6 giugno 2012
