Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero
Art. 30 — Trattamento economico del personale retribuito da altre autorità o enti all'estero
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L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorita' o ente all'estero, una retribuzione per altro servizio prestato, e' diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorita' o ente.
Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012
